Legge

Legge 339/2003

Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato.

Pubblicato: 01/12/2003 In vigore dal: 25/11/2003 Documento ufficiale

Quali sono le regole di incompatibilità per gli avvocati e come si applicano le norme sui dipendenti pubblici a tempo parziale?

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La Legge 339/2003 stabilisce che le norme sulla possibilità per i dipendenti pubblici a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali non si applicano agli avvocati. Questo significa che per gli avvocati rimangono in vigore i divieti e i limiti previsti dal Regio Decreto-Legge del 1933, che disciplina l'ordinamento della professione forense. In pratica, un avvocato non può essere contemporaneamente dipendente pubblico a tempo parziale, a differenza di altre professioni per le quali questa compatibilità era stata introdotta dalla legge 662/1996. La norma preserva quindi l'indipendenza della professione legale, impedendo conflitti di interesse tra l'incarico pubblico e l'esercizio della professione forense, garantendo che gli avvocati mantengano piena autonomia nel patrocinio e nella consulenza legale.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 novembre 2003, n. 339

Testo normativo

LEGGE n. 339/2003 # LEGGE 25 novembre 2003, n. 339 ## Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 56 , 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 1, commi 56 , 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «56. Le disposizioni di cui all' art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore».

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La Legge 339/2003 riguarda l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con incarichi pubblici, facendo riferimento al regime di incompatibilità previsto dal Regio Decreto-Legge 1578/1933 e alle eccezioni introdotte dalla legge 662/1996 per i dipendenti pubblici a tempo parziale. Consulenti legali e studi professionali devono considerare questi vincoli di incompatibilità, conflitti di interesse e patrocinio nelle controversie con pubbliche amministrazioni.

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