Legge

Legge 337/2003

Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

Pubblicato: 28/11/2003 In vigore dal: 28/11/2003 Documento ufficiale

Quali sono i benefici economici e le modalità di riconoscimento per le famiglie delle vittime civili degli attentati terroristici di Nassiriya e Istanbul del 2003?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 337/2003 prevede specifiche provvidenze economiche per le famiglie delle vittime civili italiane decedute negli attentati terroristici avvenuti a Nassiriya il 12 novembre 2003 e a Istanbul il 15 novembre 2003. I benefici includono una speciale elargizione, un assegno vitalizio, il diritto al collocamento obbligatorio e borse di studio per i familiari superstiti, individuati secondo le modalità previste dalla legge 302/1990. Per i civili che hanno riportato invalidità permanente, sono applicate disposizioni specifiche con una misura di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità, fino a un massimo di 200.000 euro. Tutti questi benefici sono esenti da IRPEF e devono essere richiesti entro due anni dalla data dell'evento presso il Prefetto della provincia di residenza o presso l'Autorità diplomatico-consolare competente. La spesa complessiva prevista è di 1.004.088 euro per il 2003 e 54.000 euro annui a partire dal 2004.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. 337

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 337/2003 # DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. 337 ## Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonchè di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e l'assegno vitalizio previsto dall' articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento ((, nonchè il diritto al collocamento obbligatorio previsto all' articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1 , della medesima legge, e successive modoficazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.)) 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 . 1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990 , in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro. 2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 . 3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno. 4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

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Il Decreto-Legge 337/2003 disciplina le provvidenze economiche per vittime di terrorismo all'estero, prevedendo benefici esenti da IRPEF, assegni vitalizi e indennità per invalidità permanente secondo la legge 302/1990. Commercialisti e consulenti che gestiscono pratiche di risarcimento danni e benefici assistenziali devono considerare l'esenzione fiscale di questi importi, le modalità di riconoscimento dell'invalidità lavorativa e i termini di decadenza biennali per la presentazione delle domande.

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