Quali sono i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro straordinario secondo il Decreto-Legge 335/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 335/1998 regola il lavoro straordinario nelle imprese industriali, stabilendo che il superamento delle 45 ore settimanali deve essere comunicato entro 24 ore alla Direzione provinciale del lavoro. La norma prevede un limite massimo di 250 ore annuali e 80 ore trimestrali per ogni lavoratore, salvo diversa disciplina da parte di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso anche in casi eccezionali, quali esigenze tecnico-produttive, forza maggiore, pericolo per persone o produzione, nonché per mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva. In caso di violazione dei limiti temporali e delle condizioni previste, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative che vanno da 100.000 a 300.000 lire per ogni singolo lavoratore. Le somme derivanti dalle sanzioni sono destinate al Fondo per l'occupazione e utilizzate per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e incentivi al lavoro a tempo parziale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 335/1998
# DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335
## Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per regolare la materia del lavoro straordinario di cui all' articolo 5- bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di lavoro straordinario 1. ((In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,)) L' articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle ((45)) ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio ((, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo)) . ((2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.)) 3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione; ((c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall' articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonchè altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.)) ((3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.)) 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa ((da lire 100.000 a lire 300.000)) per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.". 2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall' articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ((e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall' articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 )) . ((2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923 , convertito dalla citata legge n. 473 del 1925 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale))
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Il Decreto-Legge 335/1998 è il riferimento normativo per regolamentare il lavoro straordinario, i limiti orari settimanali e trimestrali, e le sanzioni amministrative per violazioni. Commercialisti e responsabili risorse umane lo consultano per verificare la conformità alle disposizioni su orario di lavoro, comunicazioni obbligatorie agli uffici del lavoro, contrattazione collettiva e gestione dei costi derivanti da prestazioni straordinarie.
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