Qual è l'oggetto del Decreto-Legge 322/1994 e come viene finanziato il credito peschereccio di esercizio?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 322/1994 provvede al rifinanziamento della legge 302/1989, che disciplina il credito peschereccio di esercizio, ossia i finanziamenti destinati alle imprese di pesca per le loro attività operative. Il decreto autorizza una spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1993, prelevando le risorse dal Fondo centrale per il credito peschereccio istituito dalla legge 41/1982. Questa normativa riguarda direttamente gli operatori del settore ittico e i consorzi di garanzia collettiva che facilitano l'accesso al credito per le imprese pescherecce. In particolare, il decreto destina 3 miliardi di lire come contributo una tantum per ricapitalizzare i consorzi di garanzia collettiva fidi, che svolgono un ruolo cruciale nella costituzione di fondi di garanzia per le imprese del settore. La ripartizione di questi fondi è affidata al Comitato previsto dalla legge 41/1982, come modificato dalla legge 165/1992.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 322
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 322/1994
# DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 322
## Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente
disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Art. 1 1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a) , è autorizzata la spesa di ((lire 20.000 milioni)) per l'anno 1993. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per ((lire 20.000 milioni)) , delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all' articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (b) , che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente. (( 2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all' articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302 (a), che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall' articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , come modificato dall' articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (b) . )) 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 322/1994 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 322/1994 è lo strumento normativo di riferimento per il finanziamento del credito peschereccio di esercizio, credito agevolato e fondi di garanzia collettiva. Consulenti e operatori del settore ittico lo consultano per comprendere le modalità di accesso ai finanziamenti, la ricapitalizzazione dei consorzi fidi e la gestione dei fondi di garanzia per le imprese di pesca.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.