((Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi
di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai
territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attivita' criminose e del volontariato)).
Quali interventi sociali finanzia il Decreto-Legge 318/1994 e per quali categorie di beneficiari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 318/1994 è una norma d'urgenza emanata dal Presidente della Repubblica il 27 maggio 1994 per garantire la continuità di interventi sociali durante l'emergenza umanitaria derivante dalla guerra nella ex Jugoslavia. La norma si applica a tre categorie principali di beneficiari: gli sfollati provenienti dai territori della Bosnia-Erzegovina e dalle altre Repubbliche della ex Jugoslavia, i minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, e le organizzazioni di volontariato che operano a favore di persone in stato di bisogno. Per quanto riguarda gli sfollati, il decreto autorizza una spesa di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, destinata al finanziamento di interventi straordinari di carattere umanitario. La norma si basa sulla dichiarazione di emergenza formalmente proclamata nel maggio 1992 e riprende le disposizioni già previste dal decreto-legge 350/1992, assicurandone la prosecuzione e l'integrazione. Per i professionisti del settore sociale e gli enti gestori, questa norma rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'accesso ai finanziamenti pubblici destinati all'assistenza agli sfollati e alle attività di prevenzione della criminalità minorile durante il periodo considerato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 maggio 1994, n. 318
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 318/1994
# DECRETO-LEGGE 27 maggio 1994, n. 318
## <em><strong>((Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi
di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai
territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attivita' criminose e del volontariato))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992 , per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia previsti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 ; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la continuità degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216 , recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonchè di integrare opportunamente la legge stessa; Tenuto conto, infine, della eccezionale rilevanza sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle persone in stato di bisogno e ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia 1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all' articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 , è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
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Il Decreto-Legge 318/1994 è il riferimento normativo per finanziamenti pubblici destinati a sfollati dalla ex Jugoslavia, interventi sociali per minori a rischio e organizzazioni di volontariato. Enti gestori e associazioni consultano questa norma per accedere ai fondi stanziati, mentre amministratori pubblici e responsabili di programmi sociali la utilizzano per la programmazione degli interventi umanitari e della prevenzione della devianza minorile nel periodo 1994-1996.
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