Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali.
Quali sono le caratteristiche principali della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e come è strutturata la sua governance iniziale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 310/2003 istituisce la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" come ente di diritto privato con sede a Bari, operante nel settore musicale e riconosciuto di prioritario interesse nazionale. La fondazione è sottoposta alle disposizioni della legge 800/1967 sulle fondazioni lirico-sinfoniche e ai decreti legislativi e decreti-legge specifici per il settore. Durante la fase iniziale, il consiglio di amministrazione è composto dal sindaco di Bari (che lo presiede) e da quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari e dal sindaco stesso. La legge prevede che entro il 31 dicembre 2005 possano partecipare soggetti privati alla fondazione, modificando così la composizione degli organi di governo. Per il finanziamento, la fondazione riceve contributi annuali dal 2004 per sei anni consecutivi, attingendo da risorse specifiche; a partire dal 2010 accede al riparto ordinario delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 novembre 2003, n. 310
Testo normativo
LEGGE n. 310/2003
# LEGGE 11 novembre 2003, n. 310
## Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri
di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita'
culturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 1. È costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800 , del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 . 2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati: a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; b) un componente designato dalla regione Puglia; c) un componente designato dalla provincia di Bari; d) un componente designato dal sindaco di Bari. 3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 . 4. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 , la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005. 5. Per l'anno 2004, e per i successivi ((cinque anni)) , alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse dì cui all' articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni. A decorrere dall'anno ((2010)) , la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286 )) .
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La Legge 310/2003 disciplina la costituzione di fondazioni lirico-sinfoniche, enti di diritto privato operanti nel settore culturale e musicale, con riferimento alla governance, al finanziamento pubblico e alla partecipazione di soggetti privati. Amministratori e consulenti aziendali devono considerare la natura ibrida di questi enti, il regime di contributi pubblici, le modalità di designazione dei componenti degli organi di amministrazione e le disposizioni sulla trasparenza amministrativa secondo la normativa sulle fondazioni.
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