Legge

Legge 303/1998

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

Pubblicato: 24/08/1998 In vigore dal: 05/08/1998 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per la nomina di professori universitari e avvocati a consiglieri di cassazione secondo la Legge 303/1998?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 303/1998 disciplina un meccanismo straordinario di accesso alla Corte di Cassazione per soggetti esterni alla magistratura ordinaria, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma della Costituzione. La norma riguarda professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di effettivo esercizio, iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Questi soggetti possono essere nominati consiglieri di cassazione per "meriti insigni", in numero non superiore a un decimo dei posti complessivi della Corte. In pratica, il Consiglio Superiore della Magistratura riceve annualmente segnalazioni dagli organismi universitari e forensi entro il 31 marzo, verifica il possesso dei requisiti e dei meriti, acquisisce i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale Forense, quindi designa i candidati con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i decreti di nomina entro il 31 ottobre, e i nuovi consiglieri assumono possesso dell'ufficio entro il 31 dicembre. Annualmente è riservato un quarto dei posti messi a concorso per queste nomine straordinarie, con la possibilità di copertura mediante magistrati ordinari in caso di mancata copertura dei posti riservati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 5 agosto 1998, n. 303

Testo normativo

LEGGE n. 303/1998 # LEGGE 5 agosto 1998, n. 303 ## Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione 1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all' articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32 . 2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura. 3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonchè una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio. 4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore": "Art. 33. - Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello e ai tribunali. Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado. Non può essere iscritto, nè rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale. Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale. Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell' art. 8, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 , o dell' art. 30, secondo comma, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130 , le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale". - Si trascrive il testo dell' art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32 (Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria): "Art. 1. - 1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977 , è aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991. 2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1. 3. (Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento)".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 303/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 303/1998 regola l'accesso esterno alla magistratura di cassazione per professori universitari e avvocati, disciplinando requisiti di anzianità, meriti insigni e procedure di designazione presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Magistrati, avvocati e consulenti legali consultano questa norma per comprendere le modalità di nomina straordinaria, le incompatibilità, i termini procedurali e il ruolo degli organismi universitari e forensi nella selezione dei candidati.

Normative correlate

Legge 154/2026
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse…
Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Legge 152/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 145/2026
Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure u…
Legge 144/2026
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degl…
Legge 143/2026
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate ti…
Legge 142/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 1…
Legge 140/2026
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti …

Altre normative del 1998

Regolamento recante modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di pr… Decreto Ministeriale 522 Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del pe… Decreto Ministeriale 521 Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo profes… Decreto Ministeriale 520 Regolamento recante norme concernenti l'attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissi… Decreto Ministeriale 519 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26… Decreto Ministeriale 518 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' dei parteci… Decreto Ministeriale 517 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalita' e di on… Decreto Ministeriale 516 Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi biva… Decreto Ministeriale 515

Altri Legge

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 139/2026 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. (26G00153) 137/2026 Delega al Governo per il sostegno delle attivita' educative e ricreative non formali. (26… 135/2026 Disposizioni in materia di insequestrabilita' delle opere d'arte prestate da Stati esteri… 134/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei m… 133/2026 Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal… 132/2026
Vedi tutti i Legge →