Quali documenti deve allegare il creditore quando richiede la vendita di un immobile pignorato, e quali sono le conseguenze del mancato deposito?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 302/1998 modifica l'articolo 567 del Codice di Procedura Civile, disciplinando la documentazione necessaria per richiedere la vendita di un immobile sottoposto a pignoramento. Il creditore che intende procedere alla vendita deve allegare, entro 60 giorni dal deposito del ricorso, specifici documenti: l'estratto catastale e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica (non anteriore a tre mesi), e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. In alternativa, può presentare un certificato notarile che attesti le stesse risultanze, semplificando così la procedura attraverso l'intervento di un professionista. La norma consente anche a creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo di allegare la documentazione. Se la documentazione non viene depositata nei termini prescritti, il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore o di altra parte interessata oppure d'ufficio, pronuncia un'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento, rendendo nulla l'azione esecutiva intrapresa.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 agosto 1998, n. 302
Testo normativo
LEGGE n. 302/1998
# LEGGE 3 agosto 1998, n. 302
## Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai
notai.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Documenti da allegare all'istanza di vendita 1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: "Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell' art. 567 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il temine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all' art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma".
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La Legge 302/1998 è fondamentale per chi opera in materia di esecuzione forzata immobiliare, pignoramento, procedure esecutive e diritto processuale civile. Notai, avvocati e professionisti del settore la consultano per comprendere i requisiti documentali richiesti nella vendita forzata, la certificazione notarile sostitutiva, le trascrizioni immobiliari e le conseguenze del mancato adempimento dei termini procedurali.
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