Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania.
Quali sono gli stanziamenti previsti dalla Legge 300/1998 per la ricostruzione dell'Albania e come vengono ripartiti tra i vari Ministeri?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 300/1998 autorizza una spesa complessiva di 60 miliardi di lire per finanziare progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, finalizzati alla ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. Gli stanziamenti sono destinati a specifici Ministeri per interventi settoriali: il Ministero dell'Interno riceve 13 miliardi per consulenza e addestramento delle forze dell'ordine; il Ministero di Grazia e Giustizia 14 miliardi per il sistema penitenziario; il Ministero delle Finanze 6 miliardi per le dogane; i Ministeri dell'Istruzione e dell'Università 4 miliardi complessivi per interventi scolastici; il Ministero della Sanità 7 miliardi per il piano sanitario; il Ministero delle Politiche Agricole 2,5 miliardi per laboratori alimentari; il Ministero dei Trasporti 2,5 miliardi per materiale rotabile. La norma prevede inoltre una riserva di 10 miliardi presso la Presidenza del Consiglio per successive ripartizioni. Il funzionario delegato che gestisce i fondi è autorizzato a derogare alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti, al fine di accelerare l'attuazione dei progetti.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 agosto 1998, n. 300
Testo normativo
LEGGE n. 300/1998
# LEGGE 3 agosto 1998, n. 300
## Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario
straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di
ricostruzione dell'Albania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. 2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonchè alla fornitura di attrezzature. 3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 , è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 (Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia), è il seguente: "Art. 2 (Regime degli interventi a carattere umanitario). - 1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonchè delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all' art. 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 , si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ".
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La Legge 300/1998 riguarda finanziamenti pubblici, stanziamenti di bilancio e gestione di fondi per interventi internazionali di cooperazione. È rilevante per chi segue appalti pubblici, rendicontazione di fondi governativi e deroghe alla contabilità dello Stato, nonché per professionisti che operano in progetti di ricostruzione e assistenza tecnica all'estero.
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