Legge Internazionale

Legge 293/1985

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.

Pubblicato: 21/06/1985 In vigore dal: 27/05/1985 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 293/1985 e quali sono le sue implicazioni per i contribuenti italiani e ivoriani?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 293/1985 ratifica e dà esecuzione in Italia della convenzione bilaterale stipulata tra l'Italia e la Costa d'Avorio (Repubblica ivoriana) il 30 luglio 1982 ad Abidjan. L'accordo ha come obiettivo principale evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire fenomeni di evasione fiscale tra i due Stati. Si applica a persone fisiche e giuridiche che percepiscono redditi da fonti situate in entrambi i paesi, garantendo che il medesimo reddito non sia tassato contemporaneamente in Italia e in Costa d'Avorio. La convenzione include anche un protocollo d'accordo e uno scambio di note che integrano e chiariscono le disposizioni principali. Per i contribuenti italiani con interessi economici in Costa d'Avorio e viceversa, questa legge rappresenta lo strumento fondamentale per determinare quale Stato ha il diritto di tassare specifiche categorie di reddito e per accedere ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 maggio 1985, n. 293

Testo normativo

LEGGE n. 293/1985 # LEGGE 27 maggio 1985, n. 293 ## Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data.

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La Legge 293/1985 è il riferimento normativo per le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni tra Italia e Costa d'Avorio, disciplinando l'applicazione delle norme su imposte sul reddito, residenza fiscale e source taxation. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a redditi da fonte estera, credito d'imposta estero, transfer pricing e determinazione della competenza tributaria tra i due Stati contraenti.

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