Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.
Quali sono gli stanziamenti autorizzati dalla Legge 291/2003 per i beni culturali, lo sport, l'università e la ricerca, e come vengono finanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 291/2003 autorizza spese triennali per interventi nei settori culturali, sportivi, universitari e di ricerca: 53.229.000 euro per il 2003, 48.679.000 euro per il 2004 e 51.629.000 euro per il 2005. Gli importi e i beneficiari specifici sono indicati nella tabella A allegata alla legge. Il finanziamento avviene mediante riduzioni degli stanziamenti del "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze, prelevando risorse dagli accantonamenti di vari ministeri (Istruzione, Interno, Infrastrutture, Beni Culturali, Economia e Finanze, Salute). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare le necessarie variazioni di bilancio tramite propri decreti per dare attuazione alla norma. La legge rappresenta uno strumento di programmazione pluriennale per il finanziamento di progetti culturali, sportivi e di ricerca, con una ripartizione delle risorse tra diversi dicasteri secondo priorità stabilite.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291
Testo normativo
LEGGE n. 291/2003
# LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291
## Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita'
culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS S.p.a.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca) 1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 291/2003 disciplina gli stanziamenti di bilancio per beni e attività culturali, sport, università e ricerca, utilizzando il Fondo speciale del bilancio dello Stato. Commercialisti e responsabili amministrativi di enti culturali, università e organizzazioni sportive consultano questa norma per comprendere i finanziamenti pubblici, le variazioni di bilancio e l'allocazione delle risorse tra i diversi ministeri competenti.
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