Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzio
Quali sono gli obiettivi della Legge 290/1998 e quali protocolli internazionali ratifica l'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 290/1998 rappresenta l'atto di ratifica italiana di due importanti protocolli internazionali in materia di limitazione delle armi convenzionali. Il primo protocollo riguarda il divieto delle armi laser accecanti, sottoscritto a Vienna nel 1995, mentre il secondo disciplina la proibizione e restrizione dell'uso di mine antiuomo, trappole e altri ordigni esplosivi, emendato a Ginevra nel 1996. Entrambi i protocolli costituiscono atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 1980 e rappresentano impegni internazionali dell'Italia nel controllo degli armamenti. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a procedere con la ratifica formale di questi strumenti, rendendoli vincolanti per l'ordinamento italiano. Questi protocolli riflettono l'impegno dell'Italia verso il diritto internazionale umanitario e la protezione della popolazione civile dai danni indiscriminati causati da determinate categorie di armi convenzionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 1998, n. 290
Testo normativo
LEGGE n. 290/1998
# LEGGE 30 luglio 1998, n. 290
## Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser
accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II
sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed
altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con
dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di
revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10
ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi
convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
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La Legge 290/1998 riguarda la ratifica di protocolli internazionali su armi laser accecanti e mine antiuomo, strumenti fondamentali del diritto internazionale umanitario e della Convenzione di Ginevra. Questa normativa è rilevante per chi opera nel settore della difesa, delle relazioni internazionali e del diritto bellico, poiché disciplina le restrizioni all'uso di armi convenzionali con effetti dannosi o indiscriminati.
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