Quali sono i requisiti e le modalità di istituzione dei Comitati degli italiani all'estero secondo la Legge 286/2003?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 286/2003 disciplina l'istituzione e il funzionamento dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero), organi di rappresentanza degli italiani residenti fuori dall'Italia. Un Comitato viene istituito in ogni circoscrizione consolare dove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato dei residenti all'estero, mediante decreto del Ministro degli affari esteri in concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo. La norma si applica a tutti gli italiani residenti all'estero e riguarda le rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel mondo. In casi particolari, considerando le dimensioni della circoscrizione, la presenza di nuclei consistenti di cittadini italiani e cittadini stranieri di origine italiana, è possibile istituire più Comitati nella medesima circoscrizione consolare, anche su richiesta del Comitato in carica, con decreto che delimita i rispettivi ambiti territoriali. Il Comitato rappresenta istanze della collettività italiana presso le autorità e istituzioni locali, escludendo questioni attinenti ai rapporti tra Stati, e partecipa agli incontri ufficiali della rappresentanza consolare su tematiche di interesse della comunità rappresentata.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286
Testo normativo
LEGGE n. 286/2003
# LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286
## Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero) 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. 3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza. 4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati. 5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero): «1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
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La Legge 286/2003 è il riferimento normativo per l'istituzione e la disciplina dei COMITES, organi di rappresentanza degli italiani all'estero. Consulenti e amministratori pubblici la consultano per questioni relative a cittadinanza italiana, circoscrizioni consolari, diritti dei cittadini residenti all'estero e rapporti tra rappresentanze diplomatico-consolari e comunità italiane nel mondo.
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