Quali misure introduce il Decreto-Legge 28/2003 per contrastare la violenza negli stadi e nelle competizioni sportive?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 28/2003 è una normativa urgente emanata dal Presidente della Repubblica per affrontare l'escalation di episodi violenti durante manifestazioni sportive. La norma modifica la Legge 401/1989 (legge quadro sullo sport) introducendo disposizioni più severe in materia di arresto e misure coercitive. In particolare, estende la possibilità di arresto in flagranza non solo ai reati violenti contro persone e cose, ma anche ad altri reati specifici previsti dalla legge sullo sport, come quelli disciplinati dagli articoli 6 e 6-bis della Legge 401/1989. La norma riguarda le forze dell'ordine, i magistrati e tutti gli operatori della sicurezza pubblica coinvolti nella prevenzione della violenza sportiva. In pratica, consente l'arresto anche sulla base di documentazione video o fotografica, purché l'identificazione avvenga entro 36 ore dal fatto, facilitando così l'azione repressiva anche quando l'arresto immediato non è possibile per ragioni di sicurezza. Inoltre, permette l'applicazione di misure cautelari (come il carcere preventivo) anche al di sotto dei limiti di pena normalmente previsti dal codice di procedura penale, rendendo più agevole la custodia cautelare per i responsabili di violenze in contesti sportivi.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 28/2003
# DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28
## Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All' articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni, i commi 1-bis ((e 1-ter)) sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale , l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell' articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi ((oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente)) il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale .". 2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni.
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Il Decreto-Legge 28/2003 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della sicurezza sportiva e della prevenzione della violenza negli stadi, affrontando tematiche di arresto in flagranza, flagranza differita, misure cautelari e documentazione video-fotografica. Operatori di sicurezza, magistrati e avvocati lo consultano per comprendere le competenze in materia di reati sportivi, violenza in occasione di manifestazioni e applicazione delle misure coercitive secondo il codice di procedura penale.
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