Legge

Legge 272/1994

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

Pubblicato: 09/05/1994 In vigore dal: 06/05/1994 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto-Legge 272/1994 in materia di congelamento dei fondi e embargo verso Haiti e il movimento UNITA in Angola?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 272/1994 attua in Italia le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che imponevano embarghi economici e finanziari nei confronti del Governo di Haiti (in seguito al colpo di Stato del 1991) e del movimento UNITA in Angola. La norma principale prevede il congelamento (indisponibilità) di tutti i fondi, le risorse finanziarie e i metalli preziosi appartenenti al Governo haitiano, alle autorità di fatto in Haiti e ai soggetti controllati da questi enti, ovunque situati. Il decreto estende il congelamento anche ai fondi personali di ufficiali delle forze armate haitiane, ai principali responsabili del colpo di Stato e ai loro familiari più prossimi, nonché a persone agenti per loro conto. Gli istituti di credito e tutti i soggetti che detengono tali fondi hanno l'obbligo di comunicare al Ministero del Tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la disponibilità dei fondi congelati. Il Ministero degli Affari Esteri provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale gli elenchi dei nominativi dei soggetti sottoposti a congelamento, comunicati dal Comitato ONU istituito con la risoluzione 841/1993.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 272

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 272/1994 # DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 272 ## Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri; Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti. (( 1-bis. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonchè l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti: a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari; b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari; c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari. 1-ter. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-bis comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993)) ((2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-bis non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993)) 3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1994, N. 434 )) . 4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

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Il Decreto-Legge 272/1994 è lo strumento normativo italiano per l'implementazione degli embarghi ONU, affrontando tematiche di congelamento di fondi, sanzioni internazionali, indisponibilità di risorse finanziarie e compliance bancaria. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa normativa quando gestiscono rapporti con soggetti haitiani, verificare le liste di sanzione pubblicate in Gazzetta Ufficiale e assicurare la corretta segnalazione al Ministero del Tesoro di eventuali fondi congelati.

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