Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.
Quali sono gli obiettivi principali della Legge 269/1998 e a quale normativa internazionale si ispira?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 269/1998 rappresenta uno strumento normativo fondamentale per la protezione dei minori contro forme gravi di sfruttamento e violenza sessuale. La legge si applica a tutti i comportamenti che coinvolgono minori in attività di prostituzione, produzione di materiale pornografico e turismo sessuale, considerando queste condotte come nuove forme di riduzione in schiavitù. La normativa riguarda sia i responsabili diretti dello sfruttamento che coloro che ne traggono profitto, con l'obiettivo di garantire lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei fanciulli. In pratica, la legge introduce nel Codice Penale una serie di articoli (dal 600-bis al 600-septies) che prevedono sanzioni penali specifiche per questi reati, allineandosi ai principi della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (ratificata dall'Italia nel 1991) e alle conclusioni della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 1996.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
Testo normativo
LEGGE n. 269/1998
# LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
## Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitu'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche al codice penale ) 1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 , e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale , dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 27 maggio 1991, n. 176 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.".
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La Legge 269/1998 rappresenta il riferimento normativo italiano per la lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori, prostituzione minorile, pornografia infantile e turismo sessuale. Operatori della giustizia, forze dell'ordine e organizzazioni per la protezione dell'infanzia la consultano per comprendere i reati contro i minori, le fattispecie penali aggravate e gli obblighi di denuncia. La normativa si integra con la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e le direttive internazionali sulla tutela dell'infanzia.
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