Quali sono le modalità di assunzione accelerate del personale della Polizia di Stato previste dal Decreto-Legge 253/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 253/2003 introduce procedure straordinarie e urgenti per il reclutamento di mille agenti della Polizia di Stato, dichiarato necessario per esigenze funzionali prioritarie, in particolare per l'attuazione delle norme sull'immigrazione e asilo. Le assunzioni avvengono attraverso tre canali distinti: 550 unità sono reclutate dalla graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente del 1996, mentre 450 unità provengono dalla graduatoria del concorso del 1999 riservate a candidati di minoranze. Il decreto aumenta i posti disponibili per la Polizia di Stato da 280 a 730, permettendo di utilizzare graduatorie già esistenti anziché indire nuovi concorsi, accelerando così i tempi di assunzione. I posti eventualmente non coperti dagli idonei della Polizia di Stato possono essere destinati ad altri idonei delle Forze armate e amministrazioni pubbliche, oppure, in ultima istanza, coperti mediante concorso riservato ai volontari in ferma delle Forze armate che abbiano concluso il servizio da non più di due anni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 253/2003
# DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253
## Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza <em><strong>((...))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorità, fra cui quelle di concreta attuazione dell' articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonchè di incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato 1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall' articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede: a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (( , 4ª Serie speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996 )) ; b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (( , 4ª Serie speciale, n. 43 del 1° giugno 1999. )) Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001 , previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni. 2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003 , ai sensi dell' articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del (( testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78 , ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
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Il Decreto-Legge 253/2003 disciplina il reclutamento accelerato di personale della Polizia di Stato, utilizzando graduatorie concorsuali preesistenti e deroghe alle procedure ordinarie. La normativa riguarda l'assunzione di agenti di pubblica sicurezza, le modalità di selezione del personale dirigente e direttivo, e la riammissione in servizio di personale trasferito ad altre amministrazioni pubbliche secondo il decreto legislativo 165/2001.
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