Legge

Legge 25/2003

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico ((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici)).

Pubblicato: 19/02/2003 In vigore dal: 18/02/2003 Documento ufficiale

Quali sono gli oneri generali del sistema elettrico secondo il Decreto-Legge 25/2003 e a partire da quando si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 25/2003 definisce e disciplina gli oneri generali del sistema elettrico italiano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Si tratta di costi specifici che gravano sul sistema elettrico nazionale e che devono essere recuperati attraverso i meccanismi tariffari. Questi oneri riguardano principalmente i gestori e gli operatori del mercato elettrico, nonché indirettamente i consumatori finali attraverso le bollette energetiche. La norma individua quattro categorie principali di oneri: i costi di smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile nucleare; i costi di ricerca e sviluppo tecnologico per il sistema elettrico; le condizioni tariffarie agevolate per determinate categorie di utenti; e i costi derivanti dalla rilocalizzazione all'estero di attività di rigassificazione del gas naturale. La disposizione è stata emanata per eliminare incertezze normative e garantire la continuità e la sicurezza delle forniture energetiche, consentendo agli operatori di definire con certezza le partite economiche relative a questi oneri.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 25/2003 # DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25 ## Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico <em><strong>((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonch&egrave; l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unit&agrave; di produzione di energia elettrica, nonch&egrave; la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11; Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 &egrave; finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialit&agrave; del mercato; Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non sono stati ancora quantificati; Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuit&agrave; delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicit&agrave;, attraverso la definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato; Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorit&agrave; per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 , finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilit&agrave; e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicit&agrave; del sistema elettrico nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivit&agrave; produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Oneri generali del sistema elettrico 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all' articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono costituiti da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ((, alle attivit&agrave; derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunit&agrave; europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009)) ed alle attivit&agrave; connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attivit&agrave; di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorit&agrave; per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 , e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996 ; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivit&agrave; di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 , pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.

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