Cosa prevede la Legge 25/1994 in materia di arbitrato quando esiste una clausola compromissoria?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 25/1994 modifica l'articolo 669-octies del codice di procedura civile introducendo nuove regole per le controversie sottoposte ad arbitrato. Quando tra le parti esiste un compromesso o una clausola compromissoria (cioè un accordo per risolvere la controversia tramite arbitri anziché in tribunale), la parte che intende avviare il procedimento arbitrale deve notificare all'altra parte un atto formale entro termini perentori. In questo atto deve dichiarare l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, proporre la domanda e procedere alla nomina degli arbitri secondo le proprie competenze. La norma stabilisce che questi adempimenti devono avvenire entro i termini previsti dalla legge (massimo trenta giorni), garantendo così trasparenza e certezza procedurale. Questa disposizione è rilevante per le aziende perché disciplina come avviare correttamente un arbitrato quando le parti hanno già concordato questa modalità di risoluzione delle controversie, evitando vizi procedurali che potrebbero invalidare il procedimento.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25
Testo normativo
LEGGE n. 25/1994
# LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25
## Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina
dell'arbitrato internazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Provvedimento di accoglimento 1. All' articolo 669-octies del codice di procedura civile , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 669-octies del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 669-octies (Provvedimenti di accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
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La Legge 25/1994 è il riferimento normativo per chi opera in materia di arbitrato, clausola compromissoria e compromesso tra le parti. Consulenti legali e aziende la consultano per comprendere gli obblighi di notifica, la nomina degli arbitri, i termini perentori e la corretta instaurazione del procedimento arbitrale secondo il codice di procedura civile.
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