Quali sono le deroghe previste dal Decreto-Legge 239/2003 per l'esercizio delle centrali termoelettriche in caso di emergenza energetica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 239/2003 è stato emanato in risposta a una situazione di emergenza energetica causata da condizioni meteorologiche eccezionali che interessavano l'Europa e l'Italia nel 2003. La norma autorizza il Ministro delle Attività Produttive, su segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, a consentire l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria normalmente vigenti. Questa deroga era valida fino al 30 giugno 2005 e rappresentava una misura straordinaria per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese e alle famiglie. Tuttavia, anche in regime di deroga, gli impianti dovevano comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione Europea e, per impianti di potenza inferiore a 500 MW, i limiti dell'allegato 3 del decreto ministeriale del 1990. La norma prevedeva inoltre eccezioni specifiche, come il divieto di applicare le deroghe sulla temperatura degli scarichi termici nella laguna di Venezia.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 239/2003
# DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239
## Disposizioni urgenti per la sicurezza <em><strong>((e lo sviluppo))</strong></em> del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia elettrica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ((fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 ,)) ((fino al 30 giugno 2005)) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di ((singole)) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , nonchè dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 . 2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 ((rispettano i)) valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990 . 3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al ((30 giugno 2005)) , può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 , relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia)) .
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Il Decreto-Legge 239/2003 disciplina le deroghe temporanee ai limiti di emissioni atmosferiche e qualità dell'aria per centrali termoelettriche, rappresentando un'applicazione del principio di necessità e urgenza in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale. La normativa è rilevante per operatori del settore energetico, gestori di impianti termoelettrici e autorità ambientali che devono valutare conformità normativa, limiti emissivi e tutela ambientale in situazioni di emergenza energetica.
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