Quali sono le pene e le fattispecie criminali previste dalla Legge 228/2003 contro la tratta di persone?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 228/2003 modifica l'articolo 600 del codice penale per contrastare la tratta di persone e lo sfruttamento. La norma punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti al diritto di proprietà oppure la riduca o mantenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative, sessuali, accattonaggio o altre forme di sfruttamento. La pena prevista è la reclusione da 8 a 20 anni. La legge si applica a tutti i soggetti che commettono questi reati, indipendentemente dalla loro qualifica, e riguarda sia vittime italiane che straniere. La riduzione in stato di soggezione può avvenire mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di inferiorità fisica o psichica, situazioni di necessità, oppure mediante promessa o dazione di denaro a chi ha autorità sulla persona. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se le vittime sono minori di 18 anni, se finalizzate allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 agosto 2003, n. 228
Testo normativo
LEGGE n. 228/2003
# LEGGE 11 agosto 2003, n. 228
## Misure contro la tratta di persone.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifica dell' articolo 600 del codice penale ). 1. L' articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitu). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 228/2003 rappresenta il principale strumento normativo italiano contro la tratta di persone, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, disciplinando i reati di riduzione in schiavitù e mantenimento in servitù. Professionisti del diritto penale, consulenti aziendali e responsabili della compliance aziendale consultano questa norma per comprendere gli obblighi di prevenzione, i reati di sfruttamento, la responsabilità amministrativa delle imprese e le misure di tutela delle vittime di tratta.
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