Legge

Legge 210/1998

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

Pubblicato: 06/07/1998 In vigore dal: 03/07/1998 Documento ufficiale

Quali sono le competenze delle università nel reclutamento di professori e ricercatori secondo la Legge 210/1998?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 210/1998 trasferisce alle università la competenza di gestire autonomamente le procedure di reclutamento e nomina in ruolo di professori ordinari, professori associati e ricercatori. Questo significa che le università, anziché il Ministero, decidono come selezionare e assumere il personale accademico secondo criteri stabiliti dalla legge stessa. Le università devono emanare propri regolamenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, seguendo le modalità e i criteri indicati dal Ministero tramite decreti. Questi regolamenti disciplinano le procedure di valutazione, i criteri di selezione e anche i trasferimenti tra sedi universitarie. Il Ministero mantiene un controllo di legittimità sui regolamenti universitari entro sessanta giorni, potendo richiedere riesami se rileva violazioni normative, ma le università possono comunque non conformarsi ai rilievi di merito con una deliberazione qualificata. Le nomine vengono disposte con decreto rettorale e decorrono generalmente dal 1° novembre successivo.

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Riferimento normativo

LEGGE 3 luglio 1998, n. 210

Testo normativo

LEGGE n. 210/1998 # LEGGE 3 luglio 1998, n. 210 ## Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Copertura dei posti di ruolo 1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonchè di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge. 2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonchè per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori. 3. In conformità a quanto previsto dall' articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 . Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".

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La Legge 210/1998 regola l'autonomia universitaria nel reclutamento del personale accademico, affrontando temi come la procedura concorsuale, i criteri di valutazione, la mobilità tra atenei e il trasferimento di professori e ricercatori. Rettori, direttori amministrativi e responsabili delle risorse umane universitarie la consultano per gestire le nomine in ruolo e i regolamenti di ateneo, considerando anche i vincoli di legittimità e il controllo ministeriale.

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