Legge Internazionale

Legge 207/1953

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento).

Pubblicato: 14/04/1953 In vigore dal: 11/03/1953 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di importazione temporanea di cotone e prodotti cotonieri secondo la Legge 207/1953?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 207/1953 rappresenta un provvedimento doganale che disciplina il regime di importazione temporanea per materie prime e semilavorati nel settore tessile cotoniero. In particolare, consente alle aziende italiane di importare cotone greggio destinato alla trasformazione in cotone idrofilo, ovatte e cardati, nonché filati e tessuti con una percentuale minima del 20% di cotone vergine. Questo regime è particolarmente rilevante per le imprese manifatturiere che operano nel comparto tessile, poiché permette di approvvigionarsi di materie prime estere senza pagare immediatamente i dazi doganali, a condizione che i prodotti finiti vengano successivamente riesportati. I beni importati possono essere riesportati anche dopo essere stati incorporati in manufatti diversi o confezionati diversamente, purché mantengano la tracciabilità della materia prima originaria. Per commercialisti e aziende, questo provvedimento è rilevante ai fini della gestione amministrativa delle pratiche doganali, della contabilità delle importazioni temporanee e della corretta classificazione merceologica secondo le tariffe doganali dell'epoca.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 marzo 1953, n. 207

Testo normativo

LEGGE n. 207/1953 # LEGGE 11 marzo 1953, n. 207 ## Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea ed in materia di restituzione diritti (11° provvedimento). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È consentita la importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonchè di filati e tessuti, contenenti almeno il 20% di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in diversi manufatti.

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La Legge 207/1953 disciplina il regime doganale di importazione temporanea, un istituto fondamentale per le aziende tessili che operano con materie prime estere e necessitano di sospensione dei dazi doganali. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a riesportazione, classificazione tariffaria, tracciabilità delle merci e gestione amministrativa delle pratiche di commercio estero nel settore cotoniero.

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