Cosa stabilisce la Legge 200/2003 e quali sono le principali modifiche apportate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 200/2003 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 147/2003, contenente disposizioni urgenti di carattere ordinamentale e proroghe di termini. Si applica a diverse materie: finanziamento delle società di progetto concessionarie, termini amministrativi per vari adempimenti, e validazione di atti già adottati. La legge riguarda principalmente pubbliche amministrazioni, società concessionarie di opere pubbliche, banche e soggetti finanziatori coinvolti in progetti infrastrutturali.
In pratica, la norma introduce tre modifiche significative: prolunga di dodici mesi ulteriori il termine per l'adozione di un decreto legislativo sul finanziamento delle società di progetto; estende il novero dei finanziatori ammessi, includendo non solo le banche ma anche "altri soggetti finanziatori"; posticipa diversi termini amministrativi (dal 13 agosto al 31 dicembre 2003 per alcuni adempimenti, e da sei a nove mesi per altri).
Un aspetto rilevante è la clausola di sanatoria contenuta nell'articolo 6, che dichiara validi tutti gli atti e i provvedimenti già adottati sulla base del decreto-legge 45/2003, tutelando i rapporti giuridici già sorti. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, garantendo immediata operatività delle disposizioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 agosto 2003, n. 200
Testo normativo
LEGGE n. 200/2003
# LEGGE 1 agosto 2003, n. 200
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni
urgenti ordinamentali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 , recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il termine di dodici mesi, di cui all' articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, è prorogato per altri dodici mesi. 3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166 , dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori". 4. All' articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 , le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003". 5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi". 6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 . 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La Legge 200/2003 è fondamentale per chi opera nel settore delle concessioni pubbliche, project financing e finanziamenti strutturati, poiché regola i termini per l'adozione di decreti legislativi delegati e amplia la platea dei soggetti finanziatori. Consulenti aziendali e studi legali specializzati in diritto amministrativo la consultano per questioni relative a società di progetto, contraenti generali, sanatoria di atti amministrativi e proroga di termini ordinamentali.
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