Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Quali modifiche apporta la Legge 199/2003 alla competenza territoriale per i procedimenti penali riguardanti i magistrati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 199/2003 modifica la Tabella A allegata al decreto legislativo 271/1989 (Norme di attuazione del codice di procedura penale), che disciplina gli spostamenti di competenza territoriale nei procedimenti penali in cui un magistrato assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata. La modifica riguarda specificamente il trasferimento di competenza dal distretto di Palermo al distretto di Roma per i procedimenti che coinvolgono magistrati in queste qualità. Questo intervento normativo si applica a tutti i procedimenti penali pendenti o futuri nei quali un magistrato sia coinvolto in una delle posizioni processuali indicate, garantendo una gestione della competenza territoriale coerente con le esigenze di imparzialità e trasparenza. La norma è rilevante per magistrati, avvocati e operatori del diritto penale che devono determinare il foro competente in caso di procedimenti che coinvolgono magistrati, assicurando che tali procedimenti vengano gestiti secondo le regole di competenza territoriale aggiornate.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 luglio 2003, n. 199
Testo normativo
LEGGE n. 199/2003
# LEGGE 24 luglio 2003, n. 199
## Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , introdotta dall' articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 , concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: "Cagliari... Palermo" è sostituito dal seguente: "Cagliari ...Roma". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ». - Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati): «Art. 7. - 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , è allegata la tabella A annessa alla presente legge.». - Si riporta la tabella A allegata alla citata legge 2 dicembre 1998, n. 420 , come modificata dalla legge qui pubblicata: "Tabella A Dal distretto di Al distretto di
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La Legge 199/2003 modifica la competenza territoriale per procedimenti penali riguardanti magistrati, sostituendo il trasferimento da Palermo a Roma nella Tabella A del decreto legislativo 271/1989. Magistrati, avvocati penalisti e uffici giudiziari consultano questa norma per determinare il distretto competente in caso di indagini, imputazioni o costituzione di parte offesa che coinvolgono magistrati, applicando le regole di spostamento di competenza previste dal codice di procedura penale.
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