Legge

Legge 191/1998

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Pubblicato: 20/06/1998 In vigore dal: 16/06/1998 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dalla Legge 191/1998 alle leggi di decentramento amministrativo 59/1997 e 127/1997, e quali nuove materie vengono introdotte?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 191/1998 del 16 giugno 1998 modifica e integra le leggi fondamentali sul decentramento amministrativo (leggi 59/1997 e 127/1997), introducendo significativi cambiamenti nella ripartizione delle competenze tra Stato, regioni e enti locali. In particolare, amplia le materie trasferite alle regioni includendo trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale, e rafforza il ruolo della Conferenza permanente Stato-Regioni nel processo decisionale attraverso l'istituto dell'intesa. La norma introduce inoltre disposizioni importanti sulla formazione del personale dipendente nelle pubbliche amministrazioni, il lavoro a distanza e l'edilizia scolastica, rappresentando un passo significativo nel processo di decentramento amministrativo italiano. Per le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, la legge comporta l'obbligo di adeguare i propri regolamenti e procedure alle nuove competenze trasferite, con particolare attenzione ai principi di efficienza, economicità e rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191

Testo normativo

LEGGE n. 191/1998 # LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 ## Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 ) 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche". 3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: "r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale". 4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;". 5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". 6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali". 7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi". 8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma". 9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni". 10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ". 11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1". 12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999". 13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonchè gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate". 14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998". 15. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 MARZO 1999, N. 50 )) . 16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati". 17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale". 18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni". 19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni". 20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti: "112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264 ; legge 28 febbraio 1987, n. 56 ; legge 23 luglio 1991, n. 223 ; decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ; legge 24 giugno 1997, n. 196 . 112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente: regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 ; decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; legge 10 aprile 1991, n. 125 . 112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione: regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 ; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994 ; decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 . 112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221 ; legge 5 novembre 1971, n. 1086 ; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52 ; legge 9 gennaio 1989, n. 13 . 112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62 ; regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 . 112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 . 112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39 ; decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 . 112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221 . 112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . 112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732 : regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732 ; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 ; codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793 , 825 e 1200 ; legge 2 febbraio 1960, n. 68 ; legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1 ; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968 ; legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12 ; legge 25 marzo 1985, n. 106 ; decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6 , come sostituito dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 ". 21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998". 22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: "20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 . Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ".

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La Legge 191/1998 è il riferimento normativo per il decentramento amministrativo, la ripartizione di competenze tra Stato e regioni, e il trasferimento di funzioni amministrative. Amministratori pubblici, enti locali e consulenti di diritto amministrativo la consultano per questioni relative a autonomia regionale, conferenza Stato-Regioni, trasporti di interesse nazionale, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa.

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