Quali sono i finanziamenti previsti dalla Legge 189/2003 per la promozione dello sport nelle persone disabili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 189/2003 rappresenta il principale strumento normativo italiano per incentivare la pratica sportiva tra le persone disabili, sia a livello dilettantistico che agonistico. La norma si applica alle attività sportive gestite dalla Federazione italiana sport disabili (FISD) e riguarda direttamente gli atleti con disabilità e le organizzazioni che promuovono lo sport inclusivo. In pratica, la legge autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di 500.000 euro annui alla FISD per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica. Successivamente, con l'aggiornamento del 2014, è stato previsto un finanziamento strutturale di 7 milioni di euro annui a partire dal 2015 per le attività istituzionali del Comitato Paralimpico Nazionale, garantendo così una continuità di risorse per il settore.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 luglio 2003, n. 189
Testo normativo
LEGGE n. 189/2003
# LEGGE 15 luglio 2003, n. 189
## Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle
persone disabili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili 1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. ((2)) 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 190) che "Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189 , è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".
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La Legge 189/2003 è il riferimento normativo per finanziamenti pubblici destinati allo sport disabili, gestione dei contributi straordinari e ordinari, e coordinamento tra FISD e Comitato Paralimpico Nazionale. Amministratori pubblici e responsabili di enti sportivi la consultano per accedere ai fondi destinati all'inclusione sportiva e alla gestione del bilancio delle federazioni sportive per disabili.
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