Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
Cosa stabilisce la Legge 188/1998 riguardo all'efficacia del decreto legislativo n. 51/1998 sul giudice unico di primo grado?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 188/1998 è una norma di proroga che modifica il termine di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il quale disciplina l'istituzione del giudice unico di primo grado nel sistema giudiziario italiano. Nello specifico, la legge sostituisce il precedente termine di efficacia (che era stato fissato dalla legge 16 luglio 1997, n. 254) con una nuova data: il 2 giugno 1999. Questa modifica riguarda direttamente l'organizzazione della magistratura ordinaria e i professionisti del diritto, in quanto incide sulla struttura dei tribunali e sulla competenza dei giudici. La norma rappresenta un rinvio dell'applicazione pratica della riforma, permettendo un periodo di transizione più ampio per l'adeguamento delle strutture giudiziarie e dell'amministrazione della giustizia.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 giugno 1998, n. 188
Testo normativo
LEGGE n. 188/1998
# LEGGE 16 giugno 1998, n. 188
## Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 " sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 è il seguente: "1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' art. 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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La Legge 188/1998 è una norma procedurale che riguarda l'ordinamento giudiziario e la riforma del primo grado di giurisdizione, modificando i termini di efficacia previsti dal decreto legislativo n. 51/1998. Avvocati e operatori legali consultano questa normativa per comprendere i tempi di implementazione della riforma del giudice unico e le implicazioni sulla competenza territoriale e funzionale dei tribunali. La proroga al 2 giugno 1999 rappresenta un elemento rilevante per la pianificazione dell'attività forense e l'organizzazione degli uffici giudiziari durante il periodo di transizione normativa.
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