Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.
Quali emittenti televisive sono escluse dalle limitazioni sulla programmazione e interruzioni pubblicitarie previste dalla legge 122/1998?
Spiegato da FiscoAI
La legge 185/1998 fornisce un'interpretazione autentica della legge 122/1998, chiarendo l'ambito di applicazione delle norme sulla programmazione televisiva e le interruzioni pubblicitarie. In particolare, stabilisce che le disposizioni restrittive contenute nei commi 1-11 dell'articolo 2 non si applicano alle emittenti televisive locali, cioè quelle che si rivolgono a un pubblico locale e non fanno parte di una rete nazionale. Questa esclusione riguarda specificamente le emittenti indicate nel comma 12 della legge 122/1998, alle quali non si applica quindi la limitazione prevista dal comma 13. La norma rappresenta un'eccezione importante per le piccole e medie emittenti locali, che rimangono sottoposte a una disciplina meno stringente rispetto alle reti nazionali. Per i broadcaster e gli operatori del settore audiovisivo, questa interpretazione autentica è rilevante per determinare correttamente gli obblighi normativi applicabili in base alla natura e alla copertura territoriale della propria emittente.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 giugno 1998, n. 185
Testo normativo
LEGGE n. 185/1998
# LEGGE 16 giugno 1998, n. 185
## Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122,
recante differimento di termini relativi all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122 , va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all'art. 1: - Il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge n. 122 del 1998 è il seguente: "13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale".
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La legge 185/1998 è lo strumento di interpretazione autentica per chiarire l'applicazione della disciplina sulle interruzioni pubblicitarie televisive, distinguendo tra emittenti nazionali e locali. Operatori radiotelevisivi, broadcaster e consulenti del settore audiovisivo consultano questa norma per comprendere l'ambito di applicazione delle limitazioni pubblicitarie, la classificazione delle reti e gli obblighi verso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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