Quali sono le disposizioni della Legge 181/1991 in materia di finanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato e come viene ripartito tra le regioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 181/1991 stanzia 100 miliardi di lire per l'anno 1990 a favore del Fondo nazionale per l'artigianato, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è destinato al finanziamento di programmi e progetti di sostegno all'artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali. La ripartizione del fondo avviene secondo una formula specifica: il 75% viene distribuito direttamente alle regioni in base al numero di imprese artigiane presenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale; il 15% rimane a disposizione del Ministero per iniziative di rilevanza nazionale o ultraregionale, incluse attività promozionali all'estero; il residuo 10% è gestito dal Consiglio nazionale dell'artigianato per l'istituzione di sistemi informativi e osservatori economici. Le regioni beneficiarie devono trasmettere annualmente una relazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti, mentre il Ministro dell'industria determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, inclusa la verifica di attuazione delle iniziative.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 giugno 1991, n. 181
Testo normativo
LEGGE n. 181/1991
# LEGGE 4 giugno 1991, n. 181
## Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo
economico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Fondo nazionale per l'artigianato 1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990. 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , è inserito il seguente: "1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 318/1987 , come modificato dall' art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , il 'Fondo nazionale per l'artigianatò. 1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 . 2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all' art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. 3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative. 4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2. 5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commerciò. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 è il seguente: "3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, nè può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: (omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;".
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La Legge 181/1991 rappresenta un intervento di rifinanziamento per il settore artigianale, disciplinando il Fondo nazionale per l'artigianato secondo i principi della Legge 443/1985. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere i meccanismi di accesso ai finanziamenti pubblici, la ripartizione territoriale delle risorse, i criteri di allocazione basati su indicatori economici regionali e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dalle imprese artigiane.
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