Legge Contributi

Legge 174/1990

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.

Pubblicato: 11/07/1990 In vigore dal: 05/07/1990 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di finanziamento e ripartizione del Fondo nazionale per l'artigianato secondo la Legge 174/1990?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 174/1990 stanzia 100 miliardi di lire per il 1989 a favore del Fondo nazionale per l'artigianato, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è destinato al finanziamento di programmi e progetti di sostegno all'artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.

La ripartizione del fondo segue un meccanismo articolato: il 75% viene distribuito direttamente alle regioni sulla base di un criterio che considera il numero di imprese artigiane presenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale. Il restante 25% è suddiviso tra il Ministero (15%) per iniziative di rilevanza nazionale o ultraregionale, incluse attività promozionali all'estero, e il Consiglio nazionale dell'artigianato (10%) per l'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, nonché la verifica di attuazione delle iniziative. Le regioni sono tenute a trasmettere annualmente una relazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti al Ministero competente, garantendo così trasparenza e controllo nell'impiego delle risorse pubbliche.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 luglio 1990, n. 174

Testo normativo

LEGGE n. 174/1990 # LEGGE 5 luglio 1990, n. 174 ## Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , come modificato dall' articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), come modificato dall' art. 15, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente: "Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , il 'Fondo nazionale per l'artigianatò. 2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all' art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. 3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative. 4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2. 5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commerciò. 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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La Legge 174/1990 disciplina il finanziamento dell'artigianato attraverso il Fondo nazionale per l'artigianato, con particolare attenzione alla ripartizione regionale, ai criteri di allocazione delle risorse e al ruolo del Ministero dell'industria e del Consiglio nazionale dell'artigianato. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere le agevolazioni destinate alle piccole e medie imprese artigiane, le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici e gli obblighi di rendicontazione regionale.

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