Legge

Legge 165/1998

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Pubblicato: 30/05/1998 In vigore dal: 27/05/1998 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 165/1998 in materia di esecuzione delle pene detentive e misure alternative?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 165/1998 modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), introducendo un nuovo sistema di esecuzione delle pene detentive. La norma si applica a tutti i condannati a pena detentiva e prevede che il pubblico ministero emetta un ordine di esecuzione, con specifiche modalità di notifica e comunicazione. Per le pene detentive non superiori a tre anni (o quattro anni in specifici casi di reati droga), il pubblico ministero sospende automaticamente l'esecuzione, consentendo al condannato di presentare istanza entro trenta giorni per ottenere misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare) o sospensione condizionale della pena. Il tribunale di sorveglianza decide sull'istanza entro quarantacinque giorni. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta per i condannati per delitti di criminalità organizzata o per chi si trova in custodia cautelare in carcere al momento della sentenza definitiva. Nel caso di arresti domiciliari, il condannato rimane nella medesima condizione fino alla decisione del tribunale, con il tempo conteggiato come pena espiata.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 maggio 1998, n. 165

Testo normativo

LEGGE n. 165/1998 # LEGGE 27 maggio 1998, n. 165 ## Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Esecuzione delle pene detentive 1. L' articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. 2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato. 4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 , 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni. 8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 165/1998 è il riferimento normativo per l'esecuzione delle pene detentive, misure alternative alla detenzione, affidamento in prova, detenzione domiciliare e sospensione condizionale della pena. Magistrati di sorveglianza, pubblici ministeri e avvocati penalisti la consultano per questioni relative a ordini di esecuzione, tribunali di sorveglianza, custodia cautelare e diritti del condannato durante il procedimento esecutivo.

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