Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.
Qual è l'oggetto della Legge 161/1994 e cosa disciplina in materia di referendum?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 161/1994 è un provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 41/1994, emanato in via d'urgenza il 19 gennaio 1994. Il suo oggetto specifico riguarda le disposizioni urgenti relative alla raccolta e al deposito delle sottoscrizioni necessarie per presentare richieste referendarie. Si tratta quindi di una normativa procedurale che disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi legati alla raccolta delle firme per i referendum, stabilendo modalità e criteri per il deposito delle sottoscrizioni presso le autorità competenti. La legge si applica a tutti i soggetti e le organizzazioni coinvolte nel processo di raccolta delle firme referendarie, garantendo trasparenza e regolarità nella procedura. Questo tipo di normativa è rilevante per garantire il corretto esercizio del diritto di iniziativa referendaria previsto dalla Costituzione italiana, assicurando che le sottoscrizioni siano raccolte e depositate secondo modalità uniformi e controllabili.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 febbraio 1994, n. 161
Testo normativo
LEGGE n. 161/1994
# LEGGE 22 febbraio 1994, n. 161
## Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41,
recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito
delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41 , recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 38, è ripubblicato il testo del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
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La Legge 161/1994 disciplina la raccolta e il deposito delle sottoscrizioni referendarie, istituti fondamentali per l'esercizio dell'iniziativa referendaria. Questa normativa è rilevante per comitati promotori, organizzazioni politiche e cittadini che intendono promuovere referendum, in quanto stabilisce i criteri procedurali e amministrativi per la validità delle firme raccolte.
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