Fino a quando è prorogata la facoltà delle regioni di derogare ai valori limite dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione secondo il Decreto-Legge 156/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 156/1998 prolunga fino al 31 dicembre 1998 la possibilità per le regioni di applicare deroghe ai parametri di qualità delle acque di balneazione, in particolare ai valori limite dell'ossigeno disciolto. Questa norma si applica alle acque destinate alla balneazione e riguarda direttamente le amministrazioni regionali e gli enti preposti al controllo della qualità delle acque. La deroga era stata originariamente introdotta nel 1993 per affrontare il fenomeno dell'eutrofizzazione (proliferazione eccessiva di alghe e organismi acquatici dovuta all'inquinamento), ed è stata successivamente prorogata nel 1996 e nuovamente nel 1998. In pratica, le regioni potevano mantenere aperte le zone balneari anche quando i parametri di ossigeno disciolto non rispettavano pienamente i limiti previsti dalla normativa europea, a condizione che sussistessero determinate circostanze e per un periodo limitato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 156/1998
# DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156
## Proroga di termini in materia di acque di balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975 , relativa alla qualità delle acque di balneazione; Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione; Visto l' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decretolegge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Acque di balneazione 1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185 , è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.
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Il Decreto-Legge 156/1998 rappresenta un intervento normativo in materia di qualità delle acque di balneazione e attuazione della direttiva europea 76/160/CEE, disciplinando le deroghe ai parametri ambientali e il fenomeno dell'eutrofizzazione. Amministratori pubblici, enti di controllo ambientale e consulenti in materia di diritto ambientale consultano questa normativa per comprendere le facoltà derogatorie regionali, i termini di proroga e gli obblighi di monitoraggio della qualità delle acque.
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