Quali sono le disposizioni della Legge 155/2003 sulla distribuzione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 155/2003 disciplina la distribuzione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e altri beni agli indigenti da parte di enti pubblici e privati senza scopo di lucro. La norma si applica a organizzazioni costituite per finalità civiche e solidaristiche, inclusi gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, che operano secondo il principio di sussidiarietà e realizzano attività di interesse generale. La legge equipara questi enti ai consumatori finali per quanto riguarda il corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti distribuiti, limitatamente al servizio prestato. In pratica, ciò significa che le organizzazioni di beneficenza non sono considerate intermediari commerciali, ma soggetti finali che ricevono i beni per la distribuzione diretta ai bisognosi. Questo aspetto è rilevante per commercialisti e aziende perché consente alle imprese di donare prodotti a queste organizzazioni senza incorrere in problematiche relative alla tracciabilità commerciale e alle responsabilità sulla conservazione dei beni, purché la donazione sia effettuata a enti legittimati dalla normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 giugno 2003, n. 155
Testo normativo
LEGGE n. 155/2003
# LEGGE 25 giugno 2003, n. 155
## Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarieta' sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale) 1. Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. (2) (3) ((5)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro". ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 , si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ". ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".
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La Legge 155/2003 è il riferimento normativo per la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale, coinvolgendo enti del Terzo settore, organizzazioni non profit e principi di sussidiarietà. Commercialisti e aziende la consultano per comprendere le modalità di donazione di beni, la qualificazione degli enti beneficiari, la responsabilità sulla conservazione dei prodotti e le implicazioni fiscali delle donazioni a organizzazioni di beneficenza.
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