Quali sono le disposizioni della Legge 140/2003 in materia di immunità penale per le alte cariche dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 140/2003 stabiliva un regime di immunità penale temporanea per i titolari di specifiche cariche costituzionali durante l'esercizio delle loro funzioni. La norma si applicava al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, prevedendo che non potessero essere sottoposti a processi penali per alcun reato, anche relativo a fatti anteriori all'assunzione della carica. Questa immunità era limitata temporalmente: cessava automaticamente con la fine del mandato. La legge prevedeva inoltre la sospensione dei processi penali già in corso nei confronti di questi soggetti fino alla cessazione delle loro funzioni. Tuttavia, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale di queste disposizioni con sentenza del gennaio 2004, annullando di fatto il regime di immunità previsto, salvo quanto già disciplinato direttamente dalla Costituzione (articoli 90 e 96).
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Riferimento normativo
LEGGE 20 giugno 2003, n. 140
Testo normativo
LEGGE n. 140/2003
# LEGGE 20 giugno 2003, n. 140
## Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione
nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall' articolo 90 della Costituzione , il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall' articolo 96 della Costituzione , il Presidente della Corte costituzionale. ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione , i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. ((1)) 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 24/1/2004 ediz.str.) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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