Quali prestazioni previdenziali e assistenziali eroga l'ENPAV ai veterinari secondo la Legge 136/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 136/1991 disciplina l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) e stabilisce il sistema di prestazioni pensionistiche e assistenziali destinato ai professionisti veterinari iscritti. L'ENPAV eroga quattro tipologie di pensioni: pensioni di vecchiaia (al raggiungimento dell'età), pensioni di anzianità (per anni di contribuzione), pensioni di inabilità e invalidità (per perdita della capacità lavorativa), e pensioni ai superstiti per reversibilità o indirette (in caso di morte dell'iscritto). Oltre alle pensioni, l'ente corrisponde indennità una tantum e provvidenze straordinarie secondo le modalità regolamentate. Le prestazioni sono erogate su domanda dell'avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (per anzianità e invalidità) o dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento (per vecchiaia e reversibilità). Un aspetto rilevante è che i trattamenti pensionistici ENPAV sono cumulabili con altre forme di protezione sociale, incluse pensioni di guerra, prestazioni INPS e altre pensioni statali, garantendo una protezione previdenziale integrata per i veterinari.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
Testo normativo
LEGGE n. 136/1991
# LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
## Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
veterinari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Prestazioni 1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e invalidità; d) ai superstiti, di reversibilità o indirette. 2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni: a) indennità una tantum; b) provvidenze straordinarie. 3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma. 5. Il trattamento di pensione è comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 136/1991 è il riferimento normativo per la previdenza obbligatoria dei veterinari, disciplinando pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e reversibilità presso l'ENPAV. Professionisti e consulenti del settore la consultano per comprendere diritti pensionistici, cumulo con altre prestazioni previdenziali e modalità di decorrenza dei trattamenti per i veterinari liberi professionisti.
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