Quali sono i criteri e gli incentivi previsti dalla Legge 133/1998 per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 133/1998 disciplina il trasferimento coatto dei magistrati verso uffici giudiziari in condizioni di difficoltà operativa, definite "sedi disagiate". Si applica a magistrati che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità e che vengono spostati a più di 100 chilometri dalla loro sede originaria, senza aver presentato domanda di trasferimento. Una sede è considerata disagiata quando presenta contemporaneamente due requisiti: mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e almeno il 20% di posti vacanti rispetto all'organico totale. Il Consiglio Superiore della Magistratura individua annualmente le sedi disagiate (massimo 80) e delibera i trasferimenti d'ufficio, potendo destinare fino a 150 magistrati per anno. La normativa prevede che per questi trasferimenti non si applichi il termine ordinario di permanenza obbligatoria in sede, incentivando così la mobilità verso le aree con maggiori difficoltà di gestione della giustizia.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 4 maggio 1998, n. 133
Testo normativo
LEGGE n. 133/1998
# LEGGE 4 maggio 1998, n. 133
## Incentivi ai magistrati trasferiti <em><strong>((. . .))</strong></em> d'ufficio a sedi
disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorchè egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 . 2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. (( 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. )) 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, ((in numero non superiore a centocinquanta unità)) . Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. 5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 133/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 133/1998 rappresenta il riferimento normativo per trasferimenti d'ufficio magistrati, sedi disagiate e incentivi professionali nel sistema giudiziario. Riguarda aspetti di mobilità forzata, valutazione di professionalità e delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, con implicazioni su organico giudiziario e copertura dei posti vacanti negli uffici in difficoltà.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.