Quali sono i soggetti autorizzati ad autenticare le firme degli elettori secondo la Legge 130/1998 e quali sono i requisiti temporali per la validità di tali autenticazioni?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 130/1998 modifica le norme sull'autenticazione delle firme degli elettori, ampliando il novero dei soggetti competenti oltre ai notai. La norma si applica a tutte le procedure elettorali previste dalle leggi richiamate (elezioni politiche, amministrative, referendarie) e riguarda chiunque debba presentare candidature o sottoscrizioni in ambito elettorale. Sono autorizzati ad autenticare le firme: notai, giudici di pace, cancellieri, segretari di procura, presidenti e sindaci, assessori, presidenti di consigli comunali e provinciali, segretari comunali e provinciali, e funzionari delegati. L'autenticazione deve seguire le modalità previste dalla Legge 15/1968 e presenta un vincolo temporale cruciale: le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se risalenti a più di 180 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle candidature, garantendo così la contemporaneità e la validità delle manifestazioni di volontà elettorale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 28 aprile 1998, n. 130
Testo normativo
LEGGE n. 130/1998
# LEGGE 28 aprile 1998, n. 130
## Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in
materia di autenticazione delle firme degli elettori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 , dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: - La legge 21 marzo 1990, n. 53 , reca: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 130/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 130/1998 disciplina l'autenticazione delle firme in materia elettorale, interessando notai, pubblici ufficiali e amministratori locali. I professionisti che operano in ambito elettorale devono conoscere i termini di validità delle autenticazioni, il dies a quo dei 180 giorni e i soggetti legittimati, nonché le modalità formali previste dalla Legge 15/1968 per garantire la regolarità delle procedure di candidatura.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.