Legge Internazionale

Legge 114/1997

Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

Pubblicato: 02/05/1997 In vigore dal: 24/04/1997 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 114/1997 in materia di rimborso delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato ai non residenti?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 114/1997 modifica il decreto-legge 377/1993 per disciplinare il rimborso delle ritenute alla fonte applicate sui redditi derivanti da titoli del debito pubblico italiano a favore di soggetti non residenti. La norma si applica a tutti i redditi (interessi e altri proventi) soggetti a ritenuta alla fonte generati da titoli di Stato, con la sola esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro (BOT).

Il meccanismo prevede che il Ministero delle finanze comunichi periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questa comunicazione avviene sulla base della documentazione fornita dai beneficiari effettivi, dalle autorità fiscali estere e dagli intermediari finanziari presso cui i titoli sono depositati. Il Ministero del tesoro riconosce quindi alle banche italiane sub-depositarie l'importo corrispondente alla riduzione di ritenuta, affinché lo versino ai beneficiari non residenti.

La norma riguarda principalmente i non residenti che detengono titoli di Stato italiani e gli intermediari finanziari (banche, enti di compensazione e deposito) che gestiscono tali titoli. In pratica, consente l'applicazione delle aliquote ridotte previste dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, evitando che i non residenti subiscano una doppia tassazione.

Per i commercialisti e le aziende, questa disposizione è rilevante nella gestione della fiscalità internazionale e nella corretta applicazione delle convenzioni tributarie. È importante verificare la documentazione necessaria per ottenere il rimborso e coordinare con gli intermediari finanziari le comunicazioni verso le autorità fiscali estere.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 aprile 1997, n. 114

Testo normativo

LEGGE n. 114/1997 # LEGGE 24 aprile 1997, n. 114 ## Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto - legge 24 settembre 1993, n. 377 , convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467 , è sostituito dal seguente: " 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo completo dell' art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1993, n. 273, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467 (Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato), a seguito della modificazione apportata dal presente articolo, è il seguente: "Art. 1. - 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico. 2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub - depositarie dei titoli, affinchè esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico. 3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione. 4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub - depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro".

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La Legge 114/1997 disciplina il rimborso delle ritenute convenzionali su titoli di Stato, applicando le disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e degli accordi tributari bilaterali. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative a non residenti, withholding tax, debito pubblico, trattamento tributario degli interessi e corretta applicazione delle aliquote ridotte previste dai trattati internazionali.

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