Quali sono le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 112/2003 in materia di esami di abilitazione alla professione forense e certificato di pratica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 112/2003 interviene sulla disciplina degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, modificando le regole relative al certificato di compiuta pratica forense. La normativa riguarda i praticanti avvocati e gli ordini professionali competenti al rilascio della certificazione necessaria per accedere agli esami. Le principali novità prevedono che il certificato di pratica sia rilasciato dal consiglio dell'ordine della sede dove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica (o, in caso di parità, dove l'ha iniziata), e che tale certificato individui anche la Corte di appello presso cui sostenere gli esami. Una disposizione transitoria specifica che fino al 31 dicembre 2003, il certificato viene rilasciato dal consiglio dell'ordine dove il praticante risulta iscritto alla data di entrata in vigore del decreto. L'obiettivo dichiarato è razionalizzare lo svolgimento degli esami e ridurre le disomogeneità nelle percentuali di promossi tra le diverse sedi d'esame.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 112/2003
# DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112
## Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla
professione forense.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Art. 1 ((Modifica)) dell'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 1. L'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 , è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all' articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. ((3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato")) . (( 1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
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Il Decreto-Legge 112/2003 è il riferimento normativo per praticanti avvocati, ordini forensi e Corti di appello in materia di certificato di compiuta pratica, esame di abilitazione e sede d'esame. Professionisti del settore legale e ordini professionali lo consultano per questioni relative a trasferimento di pratica, competenza territoriale e uniformità dei criteri di valutazione negli esami forali.
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