Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
Quali sono le disposizioni della Legge 11/1998 in materia di partecipazione a distanza al procedimento penale e quali soggetti ne beneficiano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 11/1998 introduce la possibilità di partecipazione a distanza al procedimento penale, in particolare nelle udienze in camera di consiglio. Questa norma si applica agli imputati e ai condannati nei casi specificamente previsti dall'articolo 146-bis del codice di procedura penale, permettendo loro di partecipare senza essere fisicamente presenti in aula. La partecipazione a distanza viene disposta dal giudice o dal presidente del collegio mediante ordinanza o decreto motivato, che devono essere comunicati o notificati insieme all'avviso di convocazione. La norma rappresenta un'innovazione procedurale che consente di garantire la partecipazione al procedimento anche in situazioni particolari, come nel caso dei collaboratori di giustizia, per i quali la legge prevede specifiche tutele e modalità di esame in dibattimento. Le disposizioni tecniche e organizzative relative alla partecipazione a distanza sono disciplinate dall'articolo 146-bis, al quale la norma rinvia per quanto compatibile.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 gennaio 1998, n. 11
Testo normativo
LEGGE n. 11/1998
# LEGGE 7 gennaio 1998, n. 11
## Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e
dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche'
modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis
dell'ordinamento penitenziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo l'articolo 45 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , è inserito il seguente: "Art. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distan- za). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza. 2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ".
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La Legge 11/1998 disciplina la partecipazione a distanza al procedimento penale, l'esame dei collaboratori di giustizia e modifica la competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Avvocati e operatori del diritto penale consultano questa norma per comprendere le modalità di partecipazione telematica in camera di consiglio, le tutele procedurali per i testimoni di giustizia e le questioni relative al regime carcerario speciale.
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