Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
Cosa prevede la Legge 108/1994 in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 108/1994 converte in legge il decreto-legge 529/1993, disciplinando le procedure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali, provinciali e degli organi di altri enti locali quando sussistono fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. La norma si applica agli amministratori locali e agli enti territoriali che risultino compromessi da infiltrazioni criminali organizzate, rappresentando uno strumento di contrasto alla criminalità mafiosa a livello amministrativo. In pratica, la legge consente l'adozione di provvedimenti straordinari per rimuovere gli organi amministrativi locali ritenuti condizionati dalla mafia, garantendo la continuità amministrativa attraverso commissioni straordinarie. La disposizione è rilevante per sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali, nonché per i dirigenti di enti locali, poiché stabilisce le condizioni e le modalità attraverso cui possono essere sciolti gli organi amministrativi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 febbraio 1994, n. 108
Testo normativo
LEGGE n. 108/1994
# LEGGE 11 febbraio 1994, n. 108
## Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529,
recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli
comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali,
conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo
mafioso.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________ AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, è ripubblicato il testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
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La Legge 108/1994 rappresenta il fondamento normativo per lo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa, disciplinando le procedure di rimozione degli amministratori locali e la gestione straordinaria degli enti territoriali. Amministratori pubblici, sindaci e dirigenti di enti locali devono conoscere questa normativa per comprendere i rischi di scioglimento per condizionamento mafioso e le conseguenze sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti.
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