Legge Contributi

Legge 108/1991

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

Pubblicato: 05/04/1991 In vigore dal: 29/03/1991 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 108/1991 in materia di sostegno dell'occupazione e trattamenti di disoccupazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 108/1991 è una normativa urgente emanata dal Presidente della Repubblica il 29 marzo 1991 per affrontare la crisi occupazionale attraverso interventi su disoccupazione, integrazione salariale, pensionamento anticipato e collocamento della manodopera. La norma si applica ai lavoratori dipendenti e riguarda specificamente l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'aumento delle indennità giornaliere di disoccupazione (portate dal 15% al 20% della retribuzione a partire dal 1990) e il riconoscimento di contributi figurativi per chi aveva percepito il trattamento speciale di disoccupazione secondo la legge 464/1972. In pratica, il decreto prevede che i lavoratori possono presentare domande per le prestazioni di disoccupazione entro termini specifici (30 giugno 1989 per il 1988, 31 marzo dell'anno successivo per periodi successivi) e che l'INPS gestisce queste prestazioni utilizzando risorse del proprio bilancio integrate da trasferimenti statali. Per i commercialisti e le aziende, è rilevante che la norma comporta oneri significativi (601 miliardi di lire per il 1989, 817 miliardi in ragione d'anno dal 1990) a carico del bilancio dello Stato e dell'INPS, incidendo sulla gestione delle risorse previdenziali e sulla contribuzione dei datori di lavoro.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 108/1991 # DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108 ## Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonchè di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Norme in materia di trattamenti di disoccupazione 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell' articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione. 2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell' articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 . A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell' articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo. 4. Per i periodi anteriori al 1' gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 , e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48' anno di età se donne ed il 53' anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1' gennaio di ciascun anno. 5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza. 6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figura- tive di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 108/1991 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 108/1991 è il riferimento normativo per indennità di disoccupazione, integrazione salariale, contributi figurativi e gestione delle prestazioni temporanee presso l'INPS. Professionisti del lavoro e consulenti previdenziali lo consultano per questioni relative a diritti pensionistici, anzianità contributiva, copertura assicurativa contro la disoccupazione e finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione nelle aree di Napoli e Palermo.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 1991

Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologic… Decreto Ministeriale 462 Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la pien… Decreto del Presidente della Repubblica 461 Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377… Decreto del Presidente della Repubblica 460 Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli. Decreto Ministeriale 459 Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conver… Decreto Ministeriale 458 Regolamento per la revisione delle corrispondenze postiqualifiche all'estero del personal… Decreto del Presidente della Repubblica 457 Regolamento recante modificazioni alla tariffa dei geologi. Decreto Ministeriale 456 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiut… Decreto Ministeriale 455

Altri Legge

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… 154/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 153/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… 152/2026 Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in … 145/2026 Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti ter… 144/2026 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di… 143/2026
Vedi tutti i Legge →