Quali sono gli obblighi di controllo sanitario previsti dal Decreto-Legge 103/2003 durante l'emergenza SARS e a chi si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 103/2003 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 9 maggio 2003 per fronteggiare l'epidemia di SARS (sindrome respiratoria acuta severa) sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La norma introduce obblighi di controllo sanitario presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera per passeggeri e personale dei voli provenienti da aree affette, nonché per il personale degli scali aerei e portuali impegnato nell'emergenza. I controlli, a discrezione del medico, comprendono la misurazione della temperatura e altre valutazioni mediche e amministrative ritenute necessarie. Qualora emerga una sintomatologia sospetta di SARS secondo le definizioni dell'OMS, si applicano le procedure previste dal Regolamento Sanitario Internazionale del 1969 (modificato nel 1973), equiparando la SARS a malattie sottoposte a regolamento internazionale come colera, febbre gialla e peste. Tali disposizioni rimangono in vigore per la durata dello stato di emergenza dichiarato conseguente all'epidemia.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 103/2003
# DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103
## Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa
(SARS).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Controlli sanitari 1. Ferme restando le disposizioni ((dell' articolo 32)) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )) , per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri ((e al personale)) dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ((e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS)) di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative. 2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106 , per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).
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Il Decreto-Legge 103/2003 disciplina i controlli sanitari e le misure di prevenzione epidemiologica durante l'emergenza SARS, facendo riferimento al Regolamento Sanitario Internazionale e alle competenze delle autorità sanitarie locali secondo il Testo Unico degli Enti Locali. La normativa coordina gli interventi tra Ministero della Salute, enti locali e strutture portuali e aeroportuali per l'isolamento dei casi sospetti e la gestione dei contatti ravvicinati.
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