Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 693/1994

Regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalita' di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

Pubblicato: 20/12/1994 In vigore dal: 01/02/1994 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere ai contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi da parte di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 693/1994 disciplina le condizioni attraverso cui cooperative, consorzi e società consortili di garanzia collettiva fidi possono ottenere contributi statali per integrare i loro fondi rischi. I soggetti beneficiari devono essere costituiti da almeno cinquanta piccole imprese (industriali, commerciali, artigiane o di servizi) e disporre di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a 50 milioni di lire, calcolati al netto dei contributi versati da terzi non consorziati. Il decreto prevede anche una categoria speciale di consorzi di secondo grado, costituiti da almeno cinque cooperative artigiane, ciascuna con almeno cinquanta imprese artigiane e fondi rischi di almeno 150 milioni di lire. In pratica, per accedere ai benefici, gli interventi di garanzia assunti dal consorzio non possono superare il 50% del finanziamento effettivamente utilizzato dalle imprese associate. Il decreto demanda al Ministro del Tesoro la determinazione dei criteri di ammissione e della ripartizione delle risorse tra i diversi settori economici (industriale, artigiano, commerciale e servizi).

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Riferimento normativo

DECRETO 1 febbraio 1994, n. 693

Testo normativo

DECRETO n. 693/1994 # DECRETO 1 febbraio 1994, n. 693 ## Regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalita' di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 , recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, le disposizioni del capo V concernenti i consorzi di garanzia collettiva fidi; Visto l'art. 31 della stessa legge n. 317, il quale stabilisce che i fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o cooperative di cui all'art. 30 possono essere reintegrati entro i limiti fissati al comma 1 dello stesso articolo, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati assunti per un importo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese; Visto l'art. 33 della stessa legge, il quale, ai commi 6 e 7, estende i benefici di cui all'art. 31 ai consorzi di garanzia collettiva di secondo grado, costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane e aventi un fondo di garanzia monetaria di importo non inferiore a 150 milioni di lire; Visto l'art. 32 della ripetuta legge n. 317, che demanda al Ministro del tesoro la fissazione, con propri decreti, dei limiti e delle modalità dell'intervento dello Stato a favore delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 30, nonchè dei criteri di ammissione dei beneficiari e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; Visto l' art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; Visto l' art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 15 aprile 1993 e del 23 dicembre 1993; Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 1993, e in data 2 febbraio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. Possono essere ammessi ai benefici di cui all' art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che abbiano come scopi sociali e svolgano le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge. L'attività di cui alla lettera a), è necessaria ai fini dell'ammissione ai benefici. Tali soggetti devono: a) essere costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 317 da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e da imprese artigiane, anche a carattere intersettoriale, che rispondano ai requisiti indicati nel decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993 o da imprese industriali secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, della legge medesima e dal predetto decreto ministeriale; b) disporre di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) specificamente destinati alla copertura dei rischi connessi agli interventi di garanzia, costituiti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo dalle imprese consorziate, compresi i ristorni, di importo complessivo non inferiore a lire 50 milioni. Tale importo si determina sottraendo dall'ammontare complessivo del fondo rischi esistente all'atto della presentazione della domanda (( al lordo delle perdite subite )) l'insieme degli eventuali contributi ad esso versati da terzi non consorziati, compresi gli enti sostenitori, nonchè la quota parte delle perdite definitive determinata applicando la medesima percentuale risultante dal rapporto tra tali versamenti di terzi e l'intero valore del fondo. Qualora il consorzio o la società di cui al comma 1 disponga di più fondi rischi presso una o più banche, essi si considerano unitariamente, con esclusione dei fondi costituiti per l'intero da contributi di terzi. 2. Sono altresì ammessi, ai sensi dell'art. 33, commi 6 e 7, della legge n. 317, ai benefici di cui all'art. 31 della stessa legge, con i criteri e le modalità di cui al presente regolamento, i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado i quali: a) siano costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell' art. 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane; b) dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni. 3. I limiti di capitale investito delle imprese consorziate di cui al presente articolo sono adeguati per effetto dei provvedimenti eventualmente emanati ai sensi dell' art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .

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