Quali sono le regole generali per l'importazione e l'esportazione di merci secondo il Decreto Ministeriale 313/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 313/1990 stabilisce il quadro normativo generale per i movimenti di merci oltre i confini nazionali, prevedendo che l'importazione e l'esportazione siano libere come principio generale. Tuttavia, questa libertà può essere limitata mediante provvedimenti specifici del Ministro del Commercio con l'Estero (in concerto con il Ministro delle Finanze) quando sussistono impegni internazionali, comunitari o esigenze di interesse nazionale. Tali limitazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale per avere efficacia. Il decreto si applica a tutti i soggetti residenti in Italia che effettuano operazioni di commercio estero, sia che si tratti di esportazioni dirette che di movimenti indiretti attraverso magazzini doganali. In pratica, le aziende devono verificare se le merci che intendono importare o esportare rientrano tra quelle sottoposte ad autorizzazione speciale, consultando i provvedimenti ministeriali pubblicati. Il decreto prevede inoltre che anche i transiti indiretti (con deposito in magazzini doganali e successiva spedizione) possono essere assoggettati ad autorizzazione, estendendo il controllo anche alle operazioni che non comportano movimento fisico immediato delle merci.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 luglio 1990, n. 313
Testo normativo
DECRETO n. 313/1990
# DECRETO 14 luglio 1990, n. 313
## Regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione
delle merci.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 , concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923 , convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 , recante norme in materia di divieti di importazione e di esportazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 agosto 1989 , concernente "Regolamento delle esportazioni. Tabella Esport - Disposizioni particolari"; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988 , concernente "Regime delle importazioni delle merci" e successive modificazioni; Ritenuta l'opportunità di riordinare in un unico testo le modalità di esportazione e di importazione delle merci, tenuto conto delle decisioni assunte in sede comunitaria nonchè degli altri impegni internazionali; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 77/90 reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 70836 del 14 luglio 1990); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Regime delle importazioni e delle esportazioni 1. L'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese. 3. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DM 313/1990 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio estero e deve comprendere i regimi di importazione-esportazione, i divieti e le limitazioni quantitative, e le procedure autorizzative. Aziende esportatrici, importatori e consulenti doganali lo consultano per verificare obblighi di autorizzazione, impegni comunitari e vincoli di interesse nazionale sulle merci. È strettamente correlato alla normativa doganale, agli accordi internazionali e alle disposizioni sulla valuta.
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