Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 85/2003

Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Pubblicato: 22/04/2003 In vigore dal: 07/04/2003 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 85/2003 e a chi si applica la protezione temporanea che disciplina?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 85/2003 attua la direttiva europea 2001/55/CE e disciplina il sistema di protezione temporanea destinato agli sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che non possono rientrare nei loro Paesi di origine a causa di situazioni di crisi (conflitti armati, violenze generalizzate, disastri ambientali). La protezione temporanea rappresenta un meccanismo straordinario di accoglienza collettiva attivabile in caso di afflusso massiccio di persone in fuga, diverso dai tradizionali procedimenti di asilo individuale. Il decreto si applica alle amministrazioni pubbliche italiane competenti in materia di immigrazione e asilo, nonché agli enti preposti all'accoglienza e all'assistenza dei beneficiari. La normativa mira a garantire standard minimi di protezione e a promuovere un equilibrio negli sforzi tra gli Stati membri dell'UE nel gestire l'accoglienza di questi sfollati, evitando che il carico ricada interamente su uno Stato membro.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. 85

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 85/2003 # DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. 85 ## Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001 , sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE , ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea , di seguito denominato Consiglio. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2001/55/CE è pubblicata in GUCE n. L 212 del 7 agosto 2001. - La legge 1 marzo 2002, n. 39 , reca: "Diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.". L'allegato A così recita: Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) . 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari. 2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali. 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto. 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano. 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi. 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonchè dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise. 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio , gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio , gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio , modificate dalla direttiva 91/52/CE , nonchè gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio , modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche). - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza dei Ministri". Nota all'art. 1: Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.

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Il Decreto Legislativo 85/2003 è il riferimento normativo italiano per la protezione temporanea, lo status di sfollato, l'afflusso massiccio e la cooperazione comunitaria in materia di asilo. Amministratori pubblici, prefetture e operatori dell'accoglienza lo consultano per comprendere diritti, obblighi di assistenza, durata della protezione e procedure di riconoscimento. La normativa coordina le politiche italiane con gli obblighi europei in tema di diritti umani, accoglienza e burden-sharing tra Stati membri.

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