Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della regione.
Quali sono i limiti del controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della Regione Sardegna secondo il Decreto Legislativo 74/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 74/1998 modifica il sistema di controllo della Corte dei conti sulla Regione Sardegna, restringendone significativamente l'ambito di applicazione. La norma stabilisce che il controllo di legittimità (escludendo valutazioni di merito) si esercita unicamente su due categorie di atti: i regolamenti regionali, con l'eccezione di quelli riguardanti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, e gli atti che costituiscono adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Questo rappresenta una limitazione rispetto al precedente sistema, poiché esclude dal controllo della Corte dei conti la generalità degli atti amministrativi della Regione. La riforma riconosce alla Sardegna, quale regione a statuto speciale, una maggiore autonomia amministrativa, riducendo i poteri di controllo preventivo dell'organo centrale. Per gli enti regionali e le amministrazioni locali in Sardegna, questa norma comporta una ridefinizione dei rapporti con la Corte dei conti e una maggiore responsabilità nella gestione amministrativa, poiché molti atti sfuggono al controllo centrale di legittimità.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1998, n. 74
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 74/1998
# DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1998, n. 74
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna
recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti
sugli atti amministrativi della regione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 , recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall' articolo 56 primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonchè il parere del consiglio regionale della Sardegna ; Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 , è sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". 2. Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978 . - L' art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , è il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonchè le norme di attuazione del presente statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo". Nota all'art. 1: - Per la legge costituzionale n. 21/1978 vedi nelle note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 74/1998 disciplina il controllo di legittimità della Corte dei conti in materia di regolamenti regionali, autonomia organizzativa e obblighi derivanti dall'Unione europea. La norma è rilevante per amministratori regionali, dirigenti pubblici e consulenti che operano in Sardegna, in quanto definisce i limiti del controllo preventivo e la responsabilità amministrativa degli enti regionali in materia di legittimità degli atti.
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