Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia ((, nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata)).
Quali sono le disposizioni principali del Decreto Legislativo 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia e quali soggetti sono tenuti a rispettarle?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 490/1994 rappresenta l'attuazione della legge delega n. 47/1994 e disciplina le comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. Le disposizioni si applicano a un ambito molto ampio di soggetti: pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altri enti pubblici, nonché società e imprese controllate dallo Stato o da enti pubblici. In pratica, il decreto stabilisce gli obblighi di comunicazione e certificazione che questi soggetti devono rispettare per contrastare la criminalità organizzata e prevenire infiltrazioni mafiose. Il decreto attribuisce inoltre specifici poteri al prefetto per l'esercizio delle funzioni di contrasto alla criminalità organizzata. È importante sottolineare che questo decreto è stato successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 159/2011 (Codice Antimafia), che ha sostituito e aggiornato la disciplina in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia con disposizioni più moderne e organiche.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 490/1994
# DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490
## Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia <em><strong>((, nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata))</strong></em>.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47 , recante delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. (5) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, è abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 . ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto è abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .
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Il D.Lgs. 490/1994 è il riferimento storico per comunicazioni antimafia, certificazioni antimafia e poteri prefettizi in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Professionisti e aziende lo consultavano per comprendere gli obblighi di segnalazione, le procedure di certificazione e le competenze del prefetto, anche se attualmente è stato sostituito dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) che disciplina in modo più completo le informazioni antimafia e i controlli su infiltrazioni mafiose.
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